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D.Lvo 27/12/2002 n. 301- La Legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni, reca: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1971, n. 321. - La Legge 2 febbraio 1974, n. 64, e succesive modificazioni, reca: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1974, n. 76. - La Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni reca: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1989, n. 21. -Il testo dell'art. 24 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario, è il seguente: "Art. 24 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche). - 1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata Legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonchè ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata Legge n. 13 del 1989, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi. 3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo. 4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. 5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, Legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto. 6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile. 7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone 8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'art. 3 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della citata Legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente Legge. 9. I piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata Legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate. 10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'art. 27 della citata Legge n. 118 del 1971, all'art. 2 del citato regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata Legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.". - La Legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, reca: "Norme per la sicurezza degli impianti", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59. -Il Decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, reca: "Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario. -Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379, reca: "Disposizioni regolamentari in materia edilizia (Testo C)", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario. -Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, reca: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario. -La Legge 21 dicembre 2001, n. 443, così come modificata dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166, reca: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario. Note all'art. 1: -Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "d) "interventi di ristrutturazione edilizia , gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;". -Il testo dell'art. 10, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", è pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificate dal Decreto qui pubblicato è il seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.". Il testo dell'art. 16, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificate dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.". -Il testo dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificate dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 20 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (Decreto- Legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493)]. - 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonchè da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. 2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonchè i pareri di cui all'art. 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. |
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